Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, Circolare del 3 ottobre 2024
Il 3 ottobre 2024, il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare che invita le autorità della pubblica amministrazione a rigettare le domande di cittadinanza caratterizzate dal cosiddetto “minor issue”, in conformità con le sentenze della Corte di cassazione n. 454/2024 e n. 17161/2023.
La legge sulla cittadinanza n. 555/1912 (in vigore fino al 1992) conteneva due disposizioni in conflitto tra loro:
(i) l’art. 12 stabiliva che i figli seguivano automaticamente lo status di cittadinanza dei genitori, perdendo quindi la cittadinanza italiana; mentre
(ii) l’art. 7 stabiliva che i cittadini italiani nati e residenti all’estero, considerati cittadini di quel Paese per diritto di nascita, mantenevano la cittadinanza italiana salvo rinuncia una volta divenuti maggiorenni o emancipati.
La linea di discendenza non è considerata interrotta se viene dimostrato che l’ascendente, il quale aveva perso la cittadinanza italiana durante la minore età a seguito della naturalizzazione volontaria del genitore convivente, ha successivamente riacquisito la cittadinanza italiana.
Finora i Comuni e i Consolati applicavano il più favorevole articolo 7
Fino ad oggi, la maggior parte dei giudici, dei funzionari comunali e dei Consolati italiani all’estero applicava l’articolo 7, ritenuto più favorevole, riconoscendo la cittadinanza anche nei casi in cui l’ascendente del richiedente fosse minorenne al momento dell’acquisizione della cittadinanza straniera da parte dei genitori (il cosiddetto “minor issue”).
Con la nuova circolare dell’ottobre 2024, il Ministero dell’Interno ha invece emanato istruzioni chiare, in linea con la sentenza della Cassazione n. 17161/2023 e con la più recente n. 454/2024, raccomandando il rigetto delle domande in cui l’ascendente italiano sia stato naturalizzato cittadino straniero durante la minore età del figlio, indipendentemente dal luogo di nascita del figlio.
NOTA IMPORTANTE:
La nuova circolare si applica solo alle domande future: i diritti di coloro che sono già stati riconosciuti cittadini italiani iure sanguinis rimangono invariati.
