Lavoro o affari? Cose da sapere sui viaggi per affari in Italia

Nov 24, 2023

“Viaggi per affari in Italia” Una delle domande più frequenti e controverse riguarda le attività che possono svolgere i cittadini stranieri durante un viaggio per affari in Italia.

Viaggi d’affari in Italia

Quadro normativo

I cittadini stranieri possono ottenere un visto per affari (visto Schengen di tipo C) che li autorizza a visitare l’Italia per un massimo di 90 giorni in 180 giorni o – se l’individuo è cittadino di uno dei Paesi “esenti da visto” – può recarsi nel Paese in viaggio d’affari semplicemente con il suo passaporto per un massimo di 90 giorni in 180 giorni.

Cosa s’intende con “affari” secondo la legge italiana?

Cosa può fare un cittadino straniero in Italia in viaggio d’affari? Nella normativa italiana sull’immigrazione, l’unico riferimento alla lista di attività permesse si trova nel cosiddetto “Decreto visti” 850 del 2011. Il Decreto stabilisce che: “Il visto per affari consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale […] Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in Italia da un’impresa operante in territorio nazionale, per contatti, trattative economiche o commerciali, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di macchinari acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento professionale, per la visita alle strutture dell’impresa italiana, ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia, l’istanza di rilascio del visto d’ingresso deve essere accompagnata da una “dichiarazione d’invito” sottoscritta dall’Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonché l’attività che sarà svolta dallo straniero invitato. Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.”

Osservazioni:

Dato che la definizione di attività consentite è molto limitata e vaga, lascia spazio a differenti interpretazioni in materia. Per questa ragione, le attività, che possono essere considerate come “d’affari” secondo le definizioni, potrebbero essere qualificate in altro modo dalle autorità in caso di ispezioni del lavoro. Come regola generale, i viaggi per affari non implicano lo svolgimento di un’attiva lavorativa in Italia.

Per una possibile interpretazione della definizione di “viaggio per affari” potrebbe essere utile fare riferimento alla normativa europea, ed in particolare:

  • Alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009. Il viaggio di affari è definito come – tra le altre cose – “un attività temporanea collegata agli interessi professionali del datore di lavoro, che non comprende la prestazione di servizi o di consegna di beni, come la partecipazione a riunione professionali interne ed esterne, conferenze e seminari, la negoziazione di accordi commerciali, […] la ricerca di opportunità professionali […]”. Inoltre, secondo l’art. 57 del TFUE “I servizi […] sono fornite normalmente dietro remunerazione […] e comprendono in particolare: attività di carattere industriale; […] artigiane; delle professioni”
  • Alla direttiva sulla Carta blu (Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio), il cui articolo 2 definisce l’attività professionale  come un’attività temporanea collegata direttamente agli interessi professionali del datore di lavoro e ai doveri professionali del titolare di Carta blu UE sulla base del contratto di lavoro nel primo Stato membro, che comprende la partecipazione a riunioni professionali interne o esterne, a conferenze o seminari, la negoziazione di accordi commerciali, le attività di vendita o marketing, la ricerca di opportunità professionali, la partecipazione ad una formazione”.

Conclusioni:

Come è possibile notare da quanto detto sopra, la prestazione di servizi non è elencata e non è compresa in nessuna definizione di “affari”. In conclusione, è possibile dire che qualsiasi attività che possa essere definita come “prestazione di servizi” non potrebbe essere considerata come affari e comporterebbe la necessità di essere in possesso di un permesso di lavoro, indipendentemente dalla durata del viaggio.

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