Distacco dirigenti e lavoratori stranieri altamente specializzati

Apr 05, 2019

L’articolo 27 comma 1 lett. a) del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998)), prevede l’ingresso e il soggiorno, al di fuori delle quote stabilite dal Decreto Flussi, di dirigenti o personale altamente specializzato di società estereaventi sede o filiali in Italia.


Per lavoratore altamente specializzato si intende colui che è in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività e che sia impiegato da almeno sei mesi nell’ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo.

La durata del trasferimento è legata alle esigenze dell’azienda e non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni.  

Il lavoratore può essere assunto dalla società distaccataria alla scadenza del primo periodo di distacco o entro il termine del massimo periodo di distacco di 5 anni.

Durante il distacco, il lavoratore straniero mantiene il proprio rapporto di lavoro con la società estera, mentre gli dovrà essere corrisposto lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato dalla società richiedente, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall’ordinamento italiano, a meno che non siano previste convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale tra l’Italia ed il Paese di provenienza del lavoratore. 

La richiesta di nulla-osta per lavoro subordinato deve essere presentata dal rappresentante legale della società distaccataria, compilando ed inviando il relativo modulo D allo Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) della Prefettura di competenza, tramite il sistema telematico del Ministero dell’Interno (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it). La Prefettura, dopo aver valutato la richiesta e la documentazione a supporto, rilascia un Nulla Osta che consentirà al lavoratore straniero di poter richiedere presso l’autorità consolare del paese di residenza il visto d’ingresso per l’Italia.

Il lavoratore straniero, una volta ottenuto il visto, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia deve presentarsi al S.U.I. della Prefettura che ha rilasciato il Nulla Osta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e far richiesta del permesso di soggiorno tramite ufficio postale. L’ufficio postale inoltrerà la richiesta alla Questura di pertinenza ove il lavoratore risiede e gli rilascerà, oltre alla ricevuta di spedizione “assicurata”, la data di convocazione in Questura per la procedura di identificazione e fotosegnalamento. Una volta in possesso della ricevuta postale di spedizione “assicurata”, il lavoratore può iniziare la sua attività lavorativa in Italia. Il permesso di soggiorno” rilasciato dalla Questura, recante dicitura “Lavori casi particolari, avrà la durata commisurata al periodo di distacco autorizzato e potrà essere rinnovato in caso di proroga del nulla osta.


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