Trasferimento Intrasocietario di Dirigenti, Lavoratori Specializzati & Lavoratori in Formazione

Apr 05, 2019

Con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 si è dato attuazione alla direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione stranieri nell’ambito di trasferimenti intra-societari e si sono introdotti gli articoli 27-quinquies e 27-sexies nel Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).


Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo del lavoratore da un’impresa estera – da cui lo straniero è assunto da almeno tre mesi – ad una società ospitante con sede in Italia appartenente alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese. Per i dirigenti ed i lavoratori specializzati la durata massima del trasferimento è di 3 anni, mentre per i lavoratori in formazione 1 anno. Tra la fine della durata massima del trasferimento e la presentazione di una nuova domanda per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.

IL PROCEDIMENTO IN POCHI PASSI:

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  1. La società ospitante invia DOMANDA di NULLA OSTA online tramite il portale del Ministero dell’Interno;
  2. Preparazione dei DOCUMENTI (prova di affiliazione tra le società, lettera di distacco riportanti le condizioni del trasferimento; etc.)
  3. Il lavoratore inoltra DOMANDA di VISTO LAVORO presso il consolato italiano avente giurisdizione sull’indirizzo di residenza all’estero;
  4. INGRESSO in ITALIA del lavoratore che entro otto giorni dichiara la propria presenza allo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (permesso ICT).

I dirigenti, lavoratori specializzati o lavoratori in formazione titolari di un permesso ICT rilasciato da altro Stato membro (articolo 27-sexies) che si rechino in Italia nell’ambito di un trasferimento intra-societario possono soggiornare e lavorare per periodi inferiori a novanta giorni in 180 senza alcuna formalità se non la dichiarazione di presenza entro otto giorni dall’ingresso. Per trasferimenti superiori a 90 giorni, l’azienda ospitante deve richiedere il nulla osta e il lavoratore il permesso di soggiorno (permesso Mobile ICT) .


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