Unioni Civili – Cittadinanza e Permesso di Soggiorno

Giu 25, 2019

Con l’entrata in vigore, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata nella G.U. del 21 maggio 2016 n. 218) si è avuta l’introduzione anche nell’ordinamento italiano delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto. Tale provvedimento ha così permesso un riconoscimento più ampio anche in Italia per i diritti LGBT (LesbicheGayBisessuali e Transgender) oltre che un ampliamento dei diritti per le coppie di fatto eterosessuali e omosessuali.


Il termine unione civile fa riferimento all’unione registrata di due persone dello stesso sesso da cui deriva una variazione dello stato civile delle parti. Gli obblighi ed i diritti derivanti dall’unione civile, sono molto simili a quelli derivanti dal matrimonio, ad eccezione dell’adozione (anche dei figli dell’altro partner) non ancora prevista in Italia.

Le unioni civili tra persone dello stesso sesso, potranno essere costituite sia presso i Comuni Italiani, che presso i Consolati d’Italia – nel caso di cittadini residenti all’estero.

I requisiti per costituire un’unione civile sono:

  • Essere dello stesso sesso
  • Avere compiuto la maggiore età
  • Essere di stato libero
  • Non essere interdetti
  • Insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione
  • Assenza di condanne per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o dell’unito civilmente con l’altra parte.

Oggi, alla luce della nuova normativa, è possibile seppur in presenza di certe condizioni, richiedere il permesso di soggiorno e la cittadinanza italiana anche per i partner di coppie dello stesso sesso.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PERSONE LEGATE DA UNIONE CIVILE

Con il riconoscimento delle unioni civili è ad oggi possibile anche per il partner straniero di un cittadino non italiano ma che risieda abitualmente in Italia, richiedere il permesso di soggiorno per ragioni familiari. Ciò potrà avvenire a condizione che i due partner siano uniti civilmente in Italia o nel caso l’unione sia avvenuta all’estero, che questa sia stata riconosciuta anche in Italia.

DIRITTI IN MATERIA DI CITTADINANZA

L’introduzione delle unioni civili tra coppie di persone dello stesso sesso, ha previsto anche la possibilità per il cittadino straniero legato da unione civile ad un cittadino italiano, di richiedere la cittadinanza italiana. Anche in questo caso, ciò sarà possibile sia nel caso l’unione civile sia avvenuta in Italia sia nel caso di unione civile estera ma registrata dalle autorità Italiane.

Requisiti principali per la richiesta di cittadinanza:

Il partner straniero, potrà presentare la domanda di riconoscimento per la cittadinanza Italiana, dopo 2 anni dall’unione civile con il partner Italiano se la coppia risiede in Italia o dopo 3 anni nel caso la coppia risieda all’estero. È richiesta inoltre, la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFRL), al fine di presentazione della richiesta di cittadinanza. Coloro i quali siano possessori di un permesso di soggiorno di lungo periodo valido per l’Italia e coloro che rispettano le disposizioni dell’accordo di integrazione, sono esentati da tale requisito. Sono altresì esentati, i soggetti che sono in possesso di un titolo di studio di una scuola pubblica italiana o di una scuola privata riconosciuta dallo Stato Italiano.

MATRIMONI CELEBRATI ALL’ESTERO

Le unioni civili/matrimoni gay così come i matrimoni di coppie eterosessuali celebrati all’estero, saranno validi anche in Italia a condizione che siano validamente registrati dalle autorità italiane.

CONVIVENZE DI FATTO

Anche le convivenze di fatto, sia tra persone dello stesso sesso che di sesso diverso, hanno trovato riconoscimento attraverso la Legge n. 76/2016. Tale istituto a differenza delle unioni civili, non modifica però lo stato civile delle parti coinvolte. Nel caso il cittadino italiano sia residente all’estero, potrà recarsi all’ufficio consolare competente per residenza, per dichiarare la “convivenza di fatto” sia nel caso di coppie omosessuali che eterosessuali. La convivenza di fatto potrà terminare sia laddove intervenga una dichiarazione di cessazione dei legami affettivi di coppia (tale dichiarazione può avvenire anche da parte di uno soltanto dei componenti della coppia) sia di ufficio, al verificarsi di eventi che siano incompatibili con la prosecuzione della convivenza (matrimonio/unione civile dei conviventi tra loro o con altre persone; decesso di un convivente; cessazione della coabitazione – dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio). Nel caso in cui la coppia sia residente in Italia, per legalizzare la convivenza, sarà necessario compilare un apposito modulo di “Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto” sottoscritta da entrambi i richiedenti.


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