La discrezionalità delle autorità deve tener conto delle condizioni individuali di ciascun richiedente.
Il Consiglio di Stato (Sezione III, sentenza n. 6090/2025) ha accolto il ricorso di un cittadino straniero la cui domanda di cittadinanza italiana per residenza era stata respinta per insufficienza di reddito.
Il caso riguarda un richiedente che, durante la fase di esame della domanda, è stato dichiarato disabile, circostanza che gli ha impedito di rispettare i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta. La questione nasce dunque dal mancato mantenimento del requisito reddituale negli anni in cui la domanda era ancora pendente. Tale requisito, infatti, deve essere soddisfatto fino all’emissione del decreto di concessione e al successivo giuramento.
Nonostante le difficoltà personali e professionali, il richiedente ha dimostrato fin da subito un atteggiamento proattivo volto a rientrare nel mondo del lavoro. Si è infatti iscritto al centro per l’impiego, ha partecipato a corsi di formazione e ha intrapreso diversi tentativi di reinserimento lavorativo, fino a ottenere un contratto a tempo indeterminato mentre la domanda di cittadinanza era ancora in corso. Tuttavia, il Ministero dell’Interno, rilevata la mancanza del requisito reddituale, ha respinto la domanda, richiamando un’interpretazione rigida delle soglie di reddito stabilite dalla legge (art. 3, D.L. 25 novembre 1989, n. 382).
Il TAR del Lazio aveva inizialmente confermato il rigetto. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, osservando che, sebbene le soglie di reddito rappresentino un criterio legittimo per la richiesta di cittadinanza, la loro applicazione rigida produce un effetto discriminatorio, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale (art. 3) e di tutela delle persone con disabilità (art. 38).
In conclusione, la sentenza invita le autorità competenti a svolgere una valutazione più ampia e “prospettica”, che consideri non solo la situazione economica attuale e continuativa del richiedente, ma anche la sua volontà di reinserimento lavorativo, le condizioni di salute e il potenziale contributo al benessere collettivo.
Questa pronuncia apre la strada a un’interpretazione più attenta e inclusiva dei diritti delle persone con disabilità nei procedimenti di concessione della cittadinanza.
Autrici dell’articolo: Giuditta De Ricco e Irene Lauretta.
