COPPIE GAY: legittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di indicare due madri sull’atto di nascita di figlio nato in Italia da procreazione assistita

Set 03, 2020

Nella recente sentenza, n. 7668/2020, la Corte di Cassazione, affrontando la questione relativa alla possibilità di indicare due madri sull’atto di nascita di una minore nata in Italia a seguito di pratiche di procreazione medicalmente assistite effettuate all’estero, ha dichiarato legittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile.

La Suprema Corte ha preliminarmente affermato la necessità dell’applicazione del divieto, espressamente previsto dal nostro ordinamento[1] per le coppie dello stesso sesso, di accedere alle pratiche di PMA.

Da tale previsione, avvalorata anche da altre disposizioni del nostro ordinamento, deriva che, per gli atti di nascita formati o da formare in Italia, possa essere menzionata una sola persona come madre, in virtù del rapporto biologico e/o genetico con il nato.

Sul tema la Suprema Corte ha richiamato una precedente pronuncia, la n. 221/2019, con cui la Corte Costituzionale aveva chiarito che, in tema di procreazione medicalmente assistita, non esiste nel nostro ordinamento un “diritto a procreare con metodi diversi da quello naturale”, nel senso che la PMA si configura come un rimedio alle condizioni patologiche di sterilità e infertilità non rimovibili in altro modo e non anche come modalità di realizzazione del desiderio di genitorialità.

Per quanto riguarda la possibilità del riconoscimento in Italia di atti di nascita redatti all’estero e recanti l’indicazione di due genitori dello stesso sesso, la Corte ha precisato che in tal caso si applica il diverso parametro normativo dell’ordine pubblico e che a venire in rilievo sono i principi di continuità e conservazione dello status filiationis, oltre che quello di circolazione degli atti giuridici formati all’estero. La Suprema Corte, tuttavia, ha precisato che è trascrivibile in Italia un atto di nascita di un minore che reca l’indicazione di due genitori, ma solo se questi sono entrambi di sesso femminile; mentre ciò non è possibile se si tratta di due genitori uomini, in quanto in quel caso è necessario il ricorso a tecniche di gestazione surrogata, circostanza in contrasto con disposizioni imperative del nostro ordinamento.


[1] Cfr. art. 5 L. 40/2004 e le sanzioni previste dall’art. 12, comma 2 Legge cit., nel caso di violazione dello stesso.

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