VECCHI PERMESSI CE DI LUNGO PERIODO: IL TEST DI ITALIANO NON SERVE!

Mag 27, 2020

Il diniego è illegittimo se l’Amministrazione non ha fornito prima comunicazione di preavviso 

TAR VENETO 1324/2019: il “vecchio” permesso CE per soggiornanti di lungo periodo esonera il richiedente dalla produzione del test di lingua Italiana. Inoltre il diniego da parte della Prefettura è illegittimo se non preceduto da comunicazione di preavviso di rigetto.

Negli ultimi mesi, nei procedimenti di cittadinanza introdotti telematicamente, si è assistito all’emissione di sempre più numerosi dinieghi “informali” da parte delle Prefetture competenti, per le ragioni più disparate, e senza un vero rispetto delle garanzie procedimentali che regolano il procedimento amministrativo.

Il c.d. Decreto Salvini (d.l. 113/2018) ha di recente introdotto, ai fini della concessione della cittadinanza, il requisito della conoscenza della lingua italiana. La nuova norma prevede che siano esonerati dalla dimostrazione della conoscenza della lingua i titolari di “permesso UE per soggiornanti di lungo periodo”, in quanto, per il rilascio di tale titolo di soggiorno, è già prevista la dimostrazione del possesso dei requisiti linguistici (come in precedenza per il rilascio per “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo”).

Alcune Prefetture, in modo del tutto irragionevole, hanno rifiutato di ritenere applicabile la deroga alla presentazione della certificazione linguistica in favore dei titolari del vecchio permesso per lungo-soggiornanti con la dicitura “CE” invece di “UE”.

Il TAR Veneto, con la pronuncia in esame, ha sancito l’illegittimità di tale diniego, ribadendo che anche i titolari di permesso di lungo periodo con dicitura “CE anziché UE” sono esonerati dalla presentazione di attestazioni linguistiche in sede di richiesta di cittadinanza.

La pronuncia in esame, inoltre, riveste primaria importanza anche sotto altro profilo. Come accennato, attualmente si assiste sempre più spesso al respingimento delle pratiche di cittadinanza con comunicazioni “informali”, tramite il portale del Ministero, senza che esse siano precedute da comunicazioni c.d. di “preavviso di rigetto”, ossia quelle comunicazioni, obbligatorie ex art. 10bis della legge 241/1990, con cui l’Amministrazione è tenuta a comunicare, prima del diniego, i motivi che ostino all’accoglimento della domanda, così mettendo in condizione l’istante di presentare le sue osservazioni.

Il TAR Veneto, ribadisce, seppur in un obiter dictum, che un provvedimento di diniego di cittadinanza è illegittimo se non preceduto da comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990.

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